STATUTO - ILIOSBOOKS

Go to content

STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ILIOS EDIZIONI"



DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI


Art.1 – E' costituita una Associazione culturale denominata "Ilios editore".


Art.2 – L'associazione ha sede in Bari.


Art.3 – La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.


Art.4 – L'associazione, che non ha fine di lucro, si propone i seguenti scopi:

- la promozione e la diffusione della cultura in ogni sua forma nei campi dell'architettura, dell'arte e della tecnica e la sua diffusione attraverso biblioteche, librerie, manifestazioni, convegni, incontri di studio  con la gestione di tutti i servizi connessi;
- la pubblicazione di riviste, giornali (esclusi quotidiani) e prodotti editoriali in genere, su supporto cartaceo, informatico o su altro idoneo mezzo tecnologico, anche avvalendosi della rete internet, nel rispetto  delle riserve di legge e delle eventuali necessarie autorizzazioni;

- la promozione di scambi, incontri, stages, soggiorni con finalità di studio e culturali fra docenti, dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, studenti  universitari e in genere fra coloro che partecipano alle attività universitarie e/o a quelle da queste promosse, sia in Italia che all'estero, anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati e in specie con le università medesime  o le opere universitarie; i servizi di supporto e informazione per accedere a borse di studio, stages, programmi comunitari quali Erasmus, Socrates, Leonardo o simili, periodi di tirocinio.

Per il conseguimento di questi scopi l'associazione potrà compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria,  utile o  opportuna.

L'associazione potrà ricorrere a finanziamenti agevolati e non, erogati con leggi emanate dallo stato, dalle Regioni e/o dall'Unione Europea, dalle Università, dalle Opere  universitarie e, in genere, dagli Enti Locali, dalle Associazioni e dagli altri Enti pubblici.

SOCI


Art.5 – L'associazione è composta dagli associati partecipanti all'atto costitutivo e da quelli successivamente ammessi a farne parte.

Questi ultimi sono ammessi dal Consiglio Direttivo all'unanimità o dal membro del Consiglio delegato a tale funzione.

Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini di nazionalità italiana e non.
I soci partecipano alla vita associativa, ne accettano le finalità, le scelte di fondo e danno il proprio contributo associativo, culturale ed economico.
Il socio per l'attività prestata in favore dell'associazione potrà ottenere un rimborso spese stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art.6 – Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:
- osservare le disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno che dovesse essere adottato, delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci;

- versare la quota di iscrizione e quella associativa entro la data, nella misura e qualora il Consiglio Direttivo ritenga di esigerle;
- non danneggiare in alcun modo, né moralmente né materialmente l'associazione;
- comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo ogni variazione dei dati forniti per l'ammissione a socio e/o la perdita di uno qualunque dei requisiti posseduti al momento dell'ammissione.
La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non potrà essere richiesta al momento dell'eventuale esclusione, dismissione, decesso o morte.

Art.7 – La qualità di socio si perde per dimissioni e per esclusione.
La perdita della qualità di socio per dimissioni non implica la restituzione delle quote versate anche se relative all'intero anno. La perdita della qualità di socio per esclusione avviene allorquando il socio  contravvenga agli obblighi disposti dal precedente art.6; essa viene deliberata dal Consiglio Direttivo.


ORGANI


Art.8 – Gli organi dell'associazione sono:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo.

Art.9 – L'assemblea dei soci è formata da tutti i soci ed è l'organo deliberante dell'associazione.
L'assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, per approvare la programmazione annuale, per discutere gli indirizzi e le linee operative della vita dell'associazione e per approvarne il rendiconto economico  e finanziario.

Le altre assemblee vengono convocate dal presidente su propria determinazione, su richiesta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci aventi diritto.
La convocazione è fatta mediante avviso affisso presso la sede sociale almeno otto giorni prima o mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo risultante dal libro soci almeno tre giorni prima.
L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti intervenuti. e delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta dei  presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.
Ciascun associato potrà rappresentare per delega scritta un altro associato.
Tra i poteri dell'assemblea vi sono, in particolare, l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo della gestione e la nomina dei componenti del consiglio direttivo.

Art.10 – L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio eletto dalla stessa assemblea.
Il Presidente chiamerà a fungere da segretario un socio che dovrà curare la stesura del verbale, che dovrà essere trascritto sul libro delle adunanze dei soci ed essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario  dell'assemblea.


Art.11 – Le modificazioni dello statuto sono riservate alla competenza esclusiva dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO


Art.12 – L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da tre a sei membri che durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina.

Il consiglio direttivo esercita tutte le funzioni necessarie per la conduzione dell'associazione, salve le competenze dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
Spetta, in particolare, al Consiglio Direttivo predisporre le relazioni preventive e consuntive e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'assemblea dei soci, promuovere le iniziative sociali e provvedere  alla gestione dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza assoluta dei componenti ed è convocato dal Presidente anche su richiesta di uno dei suoi componenti mediante messaggio di posta elettronica inviato almeno due giorni  prima della riunione.

Art.13 – Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed a lui spetta la firma sociale. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal  Vice Presidente. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e nello svolgimento del suo incarico il Presidente è investito da ogni più ampio potere in ordine alla gestione dell'associazione, ivi compreso quello di effettuare  pagamenti o riscossioni di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, rilasciando relativa quietanza, nonché di accendere finanziamenti e/o prestiti presso istituti di credito o enti.
Il Segretario redige in ogni seduta dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo il relativo verbale, inoltra la corrispondenza dell'associazione e provvede alle convocazioni; il Tesoriere tiene aggiornato il libro  cassa.


ESERCIZIO SOCIALE


Art.14 – L'esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.


PATRIMONIO


Art.15 – Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dall'ammontare dei versamenti dei soci per l'iscrizione e per le quote sociali annuali, nella misura e qualora il Consiglio Direttivo ritenga di esigerle;

- dalle quote di partecipazione a singole attività deliberate dal consiglio direttivo;
- da eventuali contributi provenienti da privati cittadini al fine di essere impiegati per gli scopi sociali;
- dai contributi e finanziamenti erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Università, dalle Opere Universitarie, dagli enti locali e da altri enti pubblici o privati.
- dai beni mobili ed immobili che, a qualsiasi titolo, pervengano all'associazione.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte  dalla legge.

CESSAZIONE E SCIOGLIMENTO


Art.16 – L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori, stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea,  sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23.12.1996 n.662 e osservato comunque quanto previsto dalla legge, sceglieranno l'associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio  residuo, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.


REGOLAMENTO


Art.17 – Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione potrà essere disciplinato da un regolamento interno in attuazione delle norme dello statuto.


Back to content